Chiunque voglia svolgere attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi) deve chiedere l'autorizzazione alla Provincia compilando un modulo di domanda a seconda del tipo di licenza che gli interessa ottenere:
Tipo "A", valida per i pescatori di professione;
Tipo "B", valida per i pescatori dilettanti con canna (con o senza mulinello);
Tipo "C", valida per i pescatori con canna senza mulinello;
Tipo "D", valida per i pescatori stranieri con canna (con o senza mulinello).
Il responsabile dell'ufficio, verificato requisiti e documentazione, provvede ad effettuare l'iscrizione del richiedente nel registro dei pescatori e predispone l'autorizzazione.
La licenza, valida 6 anni, consiste in un apposito libretto rilasciato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e firmato dal Dirigente competente.
Dall'anno successivo al rilascio della licenza, il pescatore che vuole continuare l'attività di pesca deve pagare annualmente solo la tassa di concessione regionale; non deve invece pagarla se per uno o più anni non vuole svolgere alcuna attività.
Per il rilascio della licenza occorrono 5 giorni dalla richiesta.
Legge Regionale n. 7 del 30/07/1998
Regolamento n. 2 del 29/12/1999 di attuazione della Legge Regionale n. 7 del 30/07/1998